L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione.
Secondo quanto previsto dall'articolo 14 comma 1-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, sono qui pubblicati i dati per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti non di vertice.
Posti di funzione disponibili - L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione
Ruolo dirigenti - L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione
Secondo quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati relativi ai dirigenti entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Secondo quanto previsto dall'articolo 47 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, sono qui rese pubbliche le informazioni relative alle sanzioni che si applicano nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonchè nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo.
Posizioni organizzative del personale
Conto annuale del personale
Secondo l'articolo 16 c. 1 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, c. 2, del d.lgs. 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali
Costo personale a tempo indeterminato
Secondo l'articolo 16 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le Pubbliche Amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali.
Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute - ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e dell'articolo 53 c. 14 del d.lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" - a mettere a disposizione del pubblico l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione di ragione e durata dell'incarico, nonché dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo del personale non a tempo indeterminato
Personale non a tempo indeterminato
Come previsto dall'art. 16 c. 3 della legge 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Gli accordi che interessano il personale dirigente e non dirigente dell'Amministrazione della Giustizia, quali il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), gli Accordi sul Fondo Unico di Amministrazione (FUA), gli Accordi Integrativi Decentrati delle articolazioni ministeriali, ricercabili per data di firma e tipo di documento. La loro pubblicazione è prevista dall'articolo 21 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016.
Contratti integrativi
Contrattazione Integrativa - Ministero della Giustizia
Costi contratti integrativi
L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) è istituito dal d.lgs.150/2009 e sostituisce i servizi di controllo interno previsti dal d.lgs.286/1999.