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L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione

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L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione

L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione

  • Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
  • Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Presso questo Tribunale non ha in organico nessun tipo di procedimento 

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 c3 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Tribunale di Gorizia acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei dipendenti per la lavorazione delle istanze e delle pratiche relative al personale.

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