Ogni interessato può richiedere la rettifica di un atto dello stato civile, la ricostruzione di un atto andato distrutto o smarrito, la formazione di un atto omesso, la cancellazione di un atto indebitamente registrato, nonché opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.
Competente a ricevere la domanda è il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento.
Le stesse procedure possono essere promesse d’ufficio dal Procuratore della Repubblica.
Art. da 96 a 101 DPR 3 novembre 2000, n. 396 - Nuovo ordinamento Stato Civile.
CHI PUO'RICHIEDERLOChiunque sia interessato alla rettifica di atti di stato civile.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano terra, stanza 16 - 17
telefono 0481/593851
Giorni e orari di apertura al pubblico
La domanda si propone con ricorso, corredato di nota di iscrizione a ruolo. Al ricorso debbono essere allegati:
Se il ricorso è presentato da cittadini extracomunitari debbono essere prodotte: copia del passaporto e del permesso di soggiorno;
certificazione dell’autorità consolare del paese di appartenenza attestante le esatte generalità della persona di cui s chiede la correzione/rettifica anagrafica.