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Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati

COS'È

Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.
Si possono richiedere:

  • copie semplici: senza certificazione di conformità, che, in quanto tali, non hanno alcun valore legale;
  • copie autentiche: con certificazione di conformità, con valore legale pari all’originale;
  • copie esecutive: rilasciate in forma esecutiva, limitatamente agli atti a cui la legge conferisce efficacia esecutiva.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 73 – 76 - disp. att. c.p.c. Per le copie in forma esecutiva artt. 475 e 476 c.p.c.; art. 153 disp. att. c.p.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Le parti, i loro difensori e chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento di cui si chiede copia o dai sui successori.
La copia in forma esecutiva può essere rilasciata una sola volta; in casi eccezionali si può ottenere una seconda copia esecutiva previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

DOVE SI RICHIEDE

Uffici e Cancellerie che, secondo la natura dell’affare, hanno in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.

COSA OCCORRE

Istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria.

TEMPI

Dopo tre giorni dalla richiesta; in caso di urgenza entro due giorni.

COSTI

Per il rilascio delle copie è previsto il pagamento dei diritti di copia come da tabella Diritti di copia.

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