Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.
Si possono richiedere:
Artt. 73 – 76 - disp. att. c.p.c. Per le copie in forma esecutiva artt. 475 e 476 c.p.c.; art. 153 disp. att. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOLe parti, i loro difensori e chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento di cui si chiede copia o dai sui successori.
La copia in forma esecutiva può essere rilasciata una sola volta; in casi eccezionali si può ottenere una seconda copia esecutiva previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
Uffici e Cancellerie che, secondo la natura dell’affare, hanno in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.
COSA OCCORREIstanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria.
TEMPIDopo tre giorni dalla richiesta; in caso di urgenza entro due giorni.
COSTIPer il rilascio delle copie è previsto il pagamento dei diritti di copia come da tabella Diritti di copia.