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Ammortamento cambiali e vaglia cambiari

COS'È

Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilità a causa di smarrimento, distruzione o furto, può fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario e' pagabile per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia verso i terzi del titolo smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore o il rilascio di un duplicato. Il provvedimento che pronuncia l’ammortamento del titolo ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta o dalla data di scadenza della stessa, se tale data è successiva a quella di pubblicazione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006, da 2016 a 2020 cod. civ., Art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1699.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario.
Anche il debitore può chiedere l’ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o se la stessa è distrutta o rubata, poiché non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano terra, stanza 16 - 17
telefono 0481/593851
Giorni e orari di apertura al pubblico

COSA OCCORRE

Per ottenere l'ammortamento della cambiale e/o del vaglia cambiario occorrono:

  • ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno è pagabile, corredato dalla nota di iscrizione a ruolo;
  • copia della denuncia (di smarrimento, distruzione o furto) presentata alla Polizia di Stato o ai Carabinieri (da presentare anche all'istituto emittente);
  • ricevuta di versamento del Contributo unificato.
COSTI
  • Contributo unificato di € 98,00
  • Marca da bollo da € 27,00
Allegati
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