Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilità a causa di smarrimento, distruzione o furto, può fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario e' pagabile per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia verso i terzi del titolo smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore o il rilascio di un duplicato. Il provvedimento che pronuncia l’ammortamento del titolo ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta o dalla data di scadenza della stessa, se tale data è successiva a quella di pubblicazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 2006, da 2016 a 2020 cod. civ., Art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1699.
CHI PUO'RICHIEDERLOIl legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario.
Anche il debitore può chiedere l’ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o se la stessa è distrutta o rubata, poiché non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
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Per ottenere l'ammortamento della cambiale e/o del vaglia cambiario occorrono: