Il legittimo portatore di un assegno che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno e' pagabile per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia verso i terzi dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore o il rilascio di un duplicato. Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto, soltanto quando non sia stata proposta opposizione dal detentore del titolo. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 2006, da 2016 a 2020 cod. civ., Art. 69 e ss R.D. 21/12/33 n. 1736.
CHI PUO'RICHIEDERLOChi possedeva legittimamente il titolo e l'Istituto emittente.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano terra, stanza 16 - 17
telefono 0481/593851
Giorni e orari di apertura al pubblico
Per ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono: