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Interdizione (tutele)

COS'È

L’interdizione è l’istituto di tutela dell’incapace.
Possono essere dichiarati interdetti i soggetti che si trovano in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
L’istanza, sotto forma di ricorso, deve essere presentata al Tribunale del luogo ove ha la residenza o il domicilio la persona nei cui confronti è proposta l’interdizione. Sulla domanda il Tribunale provvede con sentenza.
Solitamente il tutore o il curatore è scelto nell’ambito familiare; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado.
Qualora tale scelta non sia possibile , per motivi di opportunità o altro, il tutore è nominato tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
Il tutore può compiere, nell’interesse del beneficiario, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione. In altri casi, invece, è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.
E’ richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l’economa domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • fare contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;

E’ richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare, per:

  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; quando nel dare l’autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego delle somme, lo stesso è stabilito dal Giudice Tutelare;
  • costituire pegni o ipoteche; - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 414 e ss. cod. civ; Art. 712 e ss. c.p.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore nonché dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.
E’ necessaria l’assistenza di un difensore.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano terra, stanza 16 - 17
telefono 0481/593851
Giorni e orari di apertura al pubblico

COSA OCCORRE

Al ricorso debbono essere allegati:

  • copia dell’atto integrale di nascita;
  • certificato di residenza;
  • stato di famiglia;
  • documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.
COSTI

Marca da bollo di € 27,00, per diritti forfettari di notifica.

Allegati
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